IL TRIBUNALE 
    A scioglimento della riserva di cui al  verbale  di  udienza  che
precede, letti gli atti, esaminati i documenti  di  causa,  viste  le
richieste delle parti, ha pronunciato la seguente ordinanza  ex  art.
23, legge 11 marzo 1953, n. 87,  nella  causa  iscritta  al  n.  2794
R.G.A.C. avente ad  oggetto:  decadenza  dall'incarico  di  direttore
generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Catanzaro in  base  al
disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 4,  legge  regionale  3  giugno
2005, n. 12 (c.d. spoil system regionale), vertente tra  Aldo  Corea,
rappresentato e difeso dagli avv. Sandro Nistico'  ed  Ulisse  Corea,
elettivamente domiciliato nello studio del primo  in  Catanzaro,  via
Mario  Greco  174,  in  virtu'  di  procura  a  margine  del  ricorso
introduttivo, ricorrente; 
    Contro Regione Calabria, in persona del Presidente  della  Giunta
regionale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
in virtu' di procura generale alle liti per notaio Rocco Guglielmo in
Catanzaro del 16 maggio 2005 n. 122.525 rep. n. 18.735 racc. e giusta
decreto dirigenziale, dall'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura
regionale, con domicilio eletto in Catanzaro, viale  De  Filippis  n.
280, presso gli uffici dell'Avvocatura medesima, resistente. 
                              F a t t o 
    Con ricorso depositato in  data  31  maggio  2007  il  ricorrente
esponeva di essere stato nominato, giusta delibera di Giunta  del  26
gennaio 2005, n. 70, direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale
n. 7 di Catanzaro. 
    Il relativo contratto era stato sottoscritto il 7  febbraio  2005
ed, in considerazione della sua  durata  triennale,  il  Corea  aveva
richiesto ed ottenuto il collocamento  in  pensione  quale  dirigente
amministrativo dell'Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio». 
    L'art. 1, comma 1, legge regionale 3 giugno  2005,  n.  12  aveva
previsto che le nomine degli organi di vertice della  regione,  degli
enti regionali e delle aziende sanitarie  ed  ospedaliere  «conferite
nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli
organi di  indirizzo  politico  regionale,  decadono  dalla  data  di
proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i  conseguenti
rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto». 
    L'art. 1, comma 4, aveva altresi'  previsto  l'estensione  ditale
disposizione «in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate  o
comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005  o
successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di  indirizzo
politico della regione, da parte delle autorita'  indicate  al  primo
comma, con conseguente risoluzione di diritto dei  relativi  rapporti
di natura patrimoniale». 
    In applicazione di tali norme, la regione,  con  lettera  del  20
giugno 2005, aveva comunicato  al  ricorrente  che  la  nomina  ed  i
conseguenti rapporti patrimoniali erano decaduti. 
    Con delibera di Giunta del 27 giugno 2005 si  era  deliberato  di
prendere  atto  della  decadenza  del  ricorrente  dall'incarico   di
direttore generale dell'Azienda sanitaria proprio in virtu' dell'art.
1, commi 1 e 4 legge regionale n. 12/2005. 
    Affermava  che,  alla  luce  di  alcune  decisioni  della   Corte
costituzionale che si erano succedute  in  relazione  al  c.d.  spoil
system, le  norme  in  base  alle  quali  era  stata  pronunciata  la
decadenza dall'incarico dovevano ritenersi viziate da  illegittimita'
costituzionale sia relativamente alla loro  applicazione  retroattiva
(sentenza n. 103/2007)  che  per  la  loro  estensione  ai  direttori
generali delle aziende sanitarie locali (sentenza n. 104/2007). 
    Nonostante l'asserita  intervenuta  decadenza,  l'amministrazione
regionale  aveva,  con  nota  del  27  ottobre  2005,  effettuato  la
contestazione al Corea di risultati gestionali invitandolo a  dedurre
nel termine di dieci giorni. 
    Le giustificazioni erano state fornite con missiva del 7 novembre
2005 ma, con delibera n. 124/2006, la resistente, ritenute le  stesse
inidonee, aveva dichiarato nuovamente  la  decadenza  del  ricorrente
dall'incarico  di  direttore  generale  e  tanto   «in   applicazione
dell'art. 1, comma 14, legge regionale 3 giugno 2005, n. 12». 
    Illustrava le ragioni che giustificavano, nel caso di specie,  la
sussistenza della giurisdizione ordinaria. 
    Eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4
della legge regionale  n.  12/2005,  principalmente,  per  violazione
dell'art. 97 Cost. artt. 3, 41,  51,  97,  98,  117,  secondo  comma,
lettera l) Costituzione. 
    Sul punto richiamava,  come  detto,  precedenti  decisioni  della
Corte costituzionale rese in identica materia ed, in particolare,  la
sentenza n. 104/2007 emessa  su  analoga  questione  di  legittimita'
sollevata relativamente a legge della Regione Lazio. 
    Illustrava, inoltre, le ragioni che, a suo  dire,  giustificavano
la  pronuncia  di  illegittimita'  anche  della   seconda   decadenza
dichiarata dalla regione. 
    Si costituiva la regione con memoria depositata il 6 maggio  2008
e proponeva, preliminarmente, eccezione di difetto di giurisdizione. 
    Contestava  nel  merito  ogni  domanda  avversaria  della   quale
chiedeva il rigetto. 
                            D i r i t t o 
Premessa: la giurisdizione. 
    Sul punto, pur  riscontrandosi  un  contrasto  giurisprudenziale,
deve essere condiviso l'orientamento secondo il  quale  la  decadenza
comporta comunque un fatto  estintivo  dei  diritti  nascenti  da  un
contratto di natura privatistica stipulato tra  l'amministrazione  ed
il  dirigente  e  dei  diritti  che  traggono  origine  dallo  stesso
contratto del quale si lamenta l'anticipata risoluzione. 
    Non vi e' ragione, nella fattispecie,  di  derogare  alla  regola
generale che vuole, nella materia in esame, ordinariamente  affermata
la giurisdizione del giudice ordinario e, solo nei casi residuali  ed
eccezionali, la giurisdizione del giudice amministrativo. 
    In tal senso T.a.r. Lazio - Latina, ordinanza 24 settembre  2005,
n. 613:  «Rientra  nella  giurisdizione  del  giudice  ordinario  una
controversia relativa ad un provvedimento di nomina e/o di  decadenza
dall'incarico di direttore generale di una Azienda Sanitaria  Locale,
nel  caso  in  cui  il  ricorso  sia   incentrato   sulla   questione
dell'applicabilita' degli artt. 55 della  legge  regionale  Lazio  11
novembre 2004, n. 1 e 71 della  legge  regionale  Lazio  17  febbraio
2005, n. 9, che prevedono la automatica decadenza dei  vertici  degli
organi dipendenti della regione (c. d. spoils system); in  tal  caso,
infatti non si controverte sulla legittimita' o  meno  dell'esercizio
di una potesta' pubblica, ma sulla verificazione o meno di  un  fatto
estintivo  dei  diritti  nascenti  da  un  contratto  di  prestazione
d'opera, con la conseguenza che la causa non  e'  riconducibile  alla
giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo, ma
a quella dell'autorita' giurisdizionale  ordinaria,  coinvolgendo  il
diritto alla prosecuzione del rapporto che si fonda su  un  contratto
ancora in essere al momento della comunicazione di decadenza». 
    Piu' in generale sulla natura giuridica del  rapporto  di  lavoro
del direttore generale A.s.l. si veda Cass., s.u., 11 febbraio  2003,
n. 2065, secondo cui «in base all'art. 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, e succ. modifiche, il rapporto di lavoro del direttore  generale
delle aziende sanitarie  e'  regolato  da  un  contratto  di  diritto
privato, qualificabile come  rapporto  di  lavoro  autonomo,  con  la
conseguenza  che,  per  regola  generale,  le  relative  controversie
rientrano nella giurisdizione dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria,
fatta eccezione soltanto per  quelle  che  riguardano  1'impugnazione
della   delibera   regionale   di   conferma   o   mancata   conferma
nell'incarico, atteso che tale provvedimento, condividendo la  natura
dell'atto  di   nomina,   implica   una   valutazione   discrezionale
sull'idoneita'  del  direttore   generale   a   svolgere   l'incarico
affidatogli,  indipendentemente  dall'avere  egli  contravvenuto   ai
propri doveri, e riguardo ad esso l'interessato e' titolare  solo  di
una posizione di interesse legittimo, tutelabile a vanti  al  giudice
amministrativo. Ove pero' l'interessato, senza impugnare la  predetta
delibera regionale, si riferisca al provvedimento di mancata conferma
nell'incarico quale fonte di una pretesa civilistica di  risarcimento
del danno, deducendo la violazione, da  parte  della  regione,  delle
regole di  correttezza  comportamentale  nell'adozione  della  misura
operativa e gestoria, posta in essere con le capacita'  ed  i  poteri
del privato datore di lavoro, la relativa controversia rientra  nella
giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria». 
    Nello stesso senso si vedano Cass. 21 agosto  2004,  n.  16519  e
Cass., s.u., 3 novembre 2005, n. 21286. 
    Cass., s.u., 28 luglio 2004, n. 14177, ha cosi' deciso: «Sussiste
la giurisdizione  del  giudice  ordinario  riguardo  all'impugnazione
proposta, da parte del direttore generale di  una  azienda  sanitaria
locale, nei confronti della risoluzione del contratto di  lavoro  per
gravi motivi ovvero per violazione di legge o dei  principi  di  buon
andamento o di imparzialita', di cui all'art. 3, comma sesto,  d.lgs.
30 dicembre 1992,  n.  502,  in  quanto  essa  e'  equiparabile  alla
risoluzione per inadempimento nei confronti e coinvolge situazioni di
diritto soggettivo tutelabili dinanzi al giudice ordinario». 
    Implicitamente conforme Cass. 5 luglio 2007, n. 15152. 
    In ogni caso, nella materia qui  esaminata  sono  intervenute  le
sezioni unite della Corte di  cassazione  stabilendo  «L'impugnazione
del provvedimento col quale, in ottemperanza ad una  disposizione  di
legge reg. contenente la previsione  di  decadenza  automatica  della
carica  (cosiddetto  spoil  system),  la   Giunta   regionale   abbia
dichiarato la decadenza dell'amministratore straordinario di un  ente
dipendente dalla regione - poiche' 1'amministrazione non esercita  un
potere discrezionale in presenza della previsione di una decadenza ex
lege  -  e'  devoluta  alla  giurisdizione  del  giudice   ordinario,
vertendosi in materia di diritti soggettivi e non sussistendo  alcuna
ipotesi  di  giurisdizione  esclusiva  del  giudice   amministrativo»
(Cass., s.u., 18 dicembre 2007, n. 26630). 
    Ne  deriva  che  va  affermata  la  giurisdizione   del   giudice
ordinario. 
L'art. 1, comma 1, legge regionale Calabria 3 giugno 2005, n. 12. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1
legge regionale della  Calabria  n.  12/2005  non  e'  manifestamente
infondata. 
    La disposizione cosi' recita: «Le nomine degli organi di  vertice
e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei  consigli  di
amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici,  degli
enti pubblici economici,  delle  aziende  sanitarie,  ospedaliere  ed
assimilabili dei consorzi, delle societa' controllate o  partecipate,
delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e
di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale
o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla
struttura  amministrativa  della  regione  ed  a  qualsiasi  livello,
nonche' dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro  ed
organismi  regionali  od  interregionali,  conferite,   rinnovate   o
comunque rese operative, anche di intesa  o  di  concerto  con  altre
autorita' o previa selezione, o comunque resi operativi degli  organi
di indirizzo politico regionale, nonche' dal capo  di  gabinetto  del
Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti  dei  dipartimenti,
nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli
organi di indirizzo politico della regione e successivamente rispetto
a tale data, fino all'insediamento di questi  ultimi,  decadono  alla
data di proclamazione del Presidente  della  Giunta  regionale  ed  i
conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto». 
    Si dubita della legittimita'  della  norma  ora  riportata  nella
parte in  cui  si  riferisce  ai  direttori  generali  delle  aziende
sanitarie e sul punto le ragioni che comportano il  giudizio  di  non
manifesta infondatezza derivano, principalmente, dalle argomentazioni
svolte dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 104/2007. 
    Con tale decisione la Corte  ha  affermato  l'incostituzionalita'
del combinato disposto dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a),  legge
regionale del Lazio n. 9/2005  nella  parte  in  cui  prevede  che  i
direttori generali delle A.s.l. decadono dalla carica il  novantesimo
giorno successivo alla prima seduta del  Consiglio  regionale,  salva
conferma con le stesse modalita' previste per  la  nomina;  che  tale
decadenza opera dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in
vigore dello statuto; che  la  durata  dei  contratti  dei  direttori
generali delle  A.s.l.  viene  adeguata  di  diritto  al  termine  di
decadenza dell'incarico. 
    Le medesime argomentazioni che hanno portato la Corte a  ritenere
l'illegittimita' costituzionale della normativa della  Regione  Lazio
inducono  a  ritenere  non  manifestamente  infondati  i   dubbi   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge regionale  Calabria  n.
12/2005 nella parte in cui  prevede,  al  verificarsi  del  mutamento
degli organi politici di vertice  della  regione,  la  decadenza  dei
direttori generali delle aziende sanitarie. 
    La Corte, nella citata sentenza, ha sottolineato che la decadenza
automatica «non soddisfa 1'esigenza di preservare un rapporto diretto
fra organo politico e direttore generale» e quindi l'esigenza di  una
«coesione tra l'organo politico regionale ... e gli organi di vertice
dell'apparato burocratico ...» per come evidenziata dalla  precedente
sentenza della stessa Corte  costituzionale  n.  233/2006  avente  ad
oggetto la norma della legge regionale della Calabria qui esaminata. 
    Inoltre viene  evidenziato  come  la  decadenza  automatica,  non
diversamente da quanto previsto dall'art. 1, legge regionale Calabria
n. 12/2005, si determina a  seguito  del  verificarsi  di  un  evento
indipendente dal rapporto tra organo politico  e  direttori  generali
delle A.s.l. che cessano «per una causa  estranea  alle  vicende  del
rapporto stesso, e  non  sulla  base  di  valutazioni  concernenti  i
risultati aziendali o il raggiungimento  degli  obiettivi  di  tutela
della salute o di funzionamento dei servizi  o  -  ancora  - per  una
delle  altre  causa   che   legittimerebbero   la   risoluzione   per
inadempimento del rapporto». 
    Tale ricostruzione ha portato la Corte a ritenere  il  meccanismo
del c.d. spoil system applicato ai direttori  generali  delle  A.s.l.
illegittimo per  violazione  dell'art.  97  Cost.  sotto  il  profilo
dell'imparzialita' del buon  andamento  che  costituiscono  i  valori
essenziali ai quali deve  informarsi  l'organizzazione  dei  pubblici
uffici (Corte cost. n. 453/1990). 
    Richiamando propri precedenti decisioni la Corte  ha  evidenziato
il riflesso immediato che il principio di imparzialita'  ha  rispetto
ad altre norme della Costituzione: l'art. 51 contenente la previsione
che tutti i  cittadini  possono  accedere  agli  uffici  pubblici  in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla  legge
e l'art. 98 in base al quale i pubblici impiegati  sono  al  servizio
esclusivo della Nazione. 
    Tali principi mirano a garantire l'amministrazione pubblica ed  i
suoi dipendenti da influenze politiche o di  parte  (Corte  cost.  n.
333/1993). 
    Ulteriori precisazioni contenute nelle decisioni del 1993  e  del
1990, riportate nella sentenza n. 104/2007, riguardano gli artt. 97 e
98 nella parte in cui salvaguardano la distinzione  tra  politica  ed
amministrazione (quale corollario della imparzialita') che opera, pur
nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza,  ad  agire
senza distinzioni  di  parti  politiche  ed  al  fine  di  perseguire
finalita' pubbliche. 
    Tale scopo  e'  perseguito,  in  maniera  adeguata,  mediante  il
meccanismo della selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci, ovvero
del concorso pubblico senza ingerenze di carattere politico. 
    La Corte ha messo in rilievo come unica eccezione a  tale  regola
e'  costituita  dall'ipotesi,   ritenuta   immune   da   censure   di
costituzionalita', degli incarichi conferiti ai diretti collaboratori
dell'organo politico ovvero a soggetti individuati  intuitu  personae
con modalita' volte a rafforzare  la  coesione  tra  organo  politico
regionale e gli  organi  di  vertice  dell'apparato  burocratico  per
permettere il buon andamento dell'attivita'  di  direzione  dell'ente
(Corte cost. n. 233/2006). 
    Infine,  la  Corte  ha  evidenziato  come  il   principio   della
efficienza dell'amministrazione trova manifestazione in regole  volte
a garantire la razionale  organizzazione  degli  uffici  ed  il  loro
corretto funzionamento,  la  regolarita'  dell'azione  amministrativa
anche a seguito del mutamento degli assetti politici. 
    In tale ottica e' stato previsto come i dirigenti debbano  essere
sottoposti a periodiche verifiche circa il rispetto dei  principi  di
imparzialita',   funzionalita',    flessibilita',    trasparenza    e
valutazione delle prestazioni in base ai risultati conseguiti ed agli
obiettivi prefissati. 
    E' stato quindi concluso che «l'imparzialita', il buona andamento
dell'amministrazione esigono che la posizione del direttore  generale
sia  circondata  da  garanzie;  in  particolare  che   la   decisione
dell'organo   politico   relativa    alla    cessazione    anticipata
dell'incarico del direttore generale di A.s.l. rispetti il  principio
del giusto procedimento . La dipendenza funzionale del dirigente  non
puo' diventar dipendenza politica. Il dirigente  e'  sottoposto  alle
direttive del vertice politico e al suo giudizio,  ed  in  seguito  a
questo  puo'  essere  allontanato.  Ma  non  puo'  essere  messo   in
condizioni di  precarieta'  che  consentano  la  decadenza  senza  la
garanzia del giusto procedimento». 
    Anche tali principi sono, secondo la valutazione  compiuta  dalla
Corte,  espressione   del   principio   di   efficienza   dell'azione
amministrativa. 
    Ebbene, se tale e' stata la posizione della Corte  costituzionale
in merito alla legge regionale del Lazio che prevedeva  la  decadenza
automatica dei direttori generali  A.s.l.,  la  norma  della  Regione
Calabria  che  ha  previsto,  in  concreto,  l'identico  effetto   in
conseguenza del cambiamento dell'organo  politico  che  ha  proceduto
alla loro nomina, potrebbe  plausibilmente  essere  ritenuta  affetta
dallo stesso vizio, ossia la violazione dei principi di imparzialita'
e buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione. 
    Tale orientamento non e' in alcun modo smentito dalla sentenza n.
233/2006 della stessa Corte  costituzionale  che,  occupandosi  della
norma in esame, non ha preso in  considerazione  l'aspetto  specifico
dell'applicabilita' della disposizione alla  figura  particolare  dei
direttori generali A.s.l. 
    La  sentenza,  con  la   quale   e'   stato   comunque   ritenuto
costituzionalmente legittimo il c.d. spoil system relativamente  alle
posizioni dirigenziali  apicali,  ovvero  dei  diretti  collaboratori
dell'organo  politico,  non  ha   affrontato   nello   specifico   la
problematica della posizione dei dirigenti quali il ricorrente. 
    Pertanto alcun elemento  ostativo  alla  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale discende dalla decisione ora menzionata. 
    Nello stesso senso della sentenza n. 104/2007 si e'  espressa  la
Corte con la sentenza n. 103/2007 con la quale  e'  stata  dichiarata
l'incostituzionalita' dell'art. 3, comma 7, legge 15 luglio 2002,  n.
115, nella parte in cui prevede  la  cessazione  degli  incarichi  di
funzione  dirigenziale  di   livello   generale   a   decorrere   dal
sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge. 
    In identica direzione Corte cost. n. 161/2008  con  la  quale  e'
stato  ribadito  per  lo  spoil  system   relativo   agli   incarichi
dirigenziali  non   apicali   conferiti   a   dipendenti   di   altre
amministrazioni. 
    In entrambe le decisioni da ultimo citate e'  stato  sottolineato
che l'incarico dirigenziale  deve  essere  «connotato  da  specifiche
garanzie, le quali presuppongono che esso sia assicurato in modo tale
da assicurare la tendenziale continuita' dell'azione amministrativa e
una  chiara  distinzione  funzionale  tra  i  compiti  di   indirizzo
politico-amministrativo e quelli  di  gestione»  (sent.  n.  103/2007
citata in sent. n. 161/2008) e  che  la  previsione  della  immediata
cessazione viola «in carenza di  idonee  garanzie  procedimentali,  i
principi costituzionali di  buon  andamento  e  imparzialita'  e,  in
particolare, ''il principio di continuita' dell'azione amministrativa
che e' strettamente correlato a quello di buon andamento  dell'azione
stessa'' (sentenza n. 103/2007)» (sent. 161/2008). 
    In punto di rilevanza della questione si osserva che,  con  tutta
evidenza, qualora la disposizione regionale sulla base della quale si
e' determinata la denunciata decadenza del  ricorrente  dall'incarico
di direttore generale  A.s.l.  venisse  dichiarata  incostituzionale,
l'incarico dovrebbe ritenersi mai  cessato,  quanto  meno  fino  alla
successiva ulteriore decadenza (delibera di Giunta n. 124/2006) sulla
quale si pronuncera' il giudice del merito. 
    Conseguentemente sorgerebbe il diritto del Corea al pagamento,  a
titolo di risarcimento del danno (cap. V del  ricorso  introduttivo),
degli emolumenti non percepiti tra la data della  prima  decadenza  e
(almeno) quella della seconda. 
L'art. 1, comma 4, legge regionale Calabria 12/2005. 
    La norma prevede che le disposizioni di cui ai  commi  precedenti
(compreso,  quindi,  il  comma  1  e  la  decadenza  automatica   ivi
descritta) si «applicano, in via transitoria, alle nomine  conferite,
rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi  antecedenti  il  3
aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi
di  indirizzo  politico  della  regione,  da  parte  delle  autorita'
indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di  diritto  dei
relativi rapporti di natura patrimoniale». 
    Il  ricorrente  propone  un'autonoma  questione  di  legittimita'
costituzionale invocando il  precedente  pronunciamento  della  Corte
costituzionale contenuto nella decisione n. 103/2007 nella  parte  in
cui si afferma che l'interruzione automatica del rapporto in mancanza
di idonee garanzie procedimentali determina la violazione degli artt.
97 e 98 Cost. con particolare riguardo ai  principi  di  «continuita'
dell'azione amministrativa che e' strettamente connesso a  quello  di
buon andamento dell'azione stessa». 
    Alla luce di quanto sin qui esposto e dei motivi sopra  riportati
e'  evidente  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita' della disposizione di cui al quarto  comma  dell'art.  1
legge regionale Calabria  n.  12/2005  nella  parte  in  cui  prevede
l'applicabilita' retroattiva dello spoil  system  anche  alle  nomine
conferite nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005. 
    L'azzeramento degli incarichi di direttore generale  A.s.l.  rese
operative in tale periodo non si  sottrae  alle  medesime  cesure  di
violazione del principio di cui all'art. 97 Cost. che  affliggono  la
normativa contenuta nel comma 1 della legge n. 12/2005. 
    Alcuna esigenza di buon andamento ed  imparzialita'  dell'operato
della   pubblica   amministrazione   viene   assicurata    attraverso
l'estensione delle regole sulla decadenza dell'incarico di  direttore
generale di A.s.l. alle nomine effettate  nel  periodo  indicato  nel
comma 4 dell'art. 1. 
    Ed infatti deve ritenersi che i principi affermati dalle sentenze
n. 103, n. 104/2007 e n. 161/2008 trovano  piena  applicazione  anche
alle decadenze degli incarichi conferiti nei nove mesi antecedenti il
3 aprile 2005 poiche'  anche  con  riferimento  agli  stessi  vengono
violati i principi di imparzialita' e buon andamento della  p.a.  per
come interpretati nelle predette sentenze. 
    A cio' si aggiunga che la stessa operativita'  retroattiva  della
decadenza automatica  dei  direttori  generali  A.s.l.  non  soddisfa
alcuna delle esigenze di imparzialita'  e  buon  andamento  garantite
dall'art. 97 Cost. in quanto  non  trova  giustificazione  in  alcuna
necessita' di  razionalizzazione  del  sistema  complessivo  relativo
all'attribuzione ed alla conferma  degli  incarichi  dirigenziali  in
ambito sanitario. 
    Anche tale norma si pone, quindi,  in  contrasto  con  l'art.  97
Cost. 
    Per quanto attiene alla rilevanza della questione si osserva  che
essa deriva dal fatto che la decadenza del Corea dall'incarico per il
quale e' causa e' stata pronunciata con delibera del 27 giugno  2005,
proprio in virtu' dell'applicazione retroattiva dell'art. 1, comma 1,
legge n. 12/2005 per come prevista dalla norma qui censurata. 
Le questioni infondate ed inammissibili. 
    Manifestamente infondata deve essere  ritenuta  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  sollevata  per  l'asserita   violazione
dell'art. 1, comma 1 legge regionale n. 12/2005 in relazione all'art.
117, secondo comma, lett. l) Cost. 
    Sostiene  il  ricorrente  che   la   normativa,   prevedendo   la
risoluzione di diritto di contratti validi ed  efficaci,  inciderebbe
sulla materia «ordinamento civile» riservata in  via  esclusiva  alla
legislazione statale. 
    Invero, sul punto, la Corte costituzionale ha gia' avuto modo  di
precisare, in termini inequivocabili, come le norme che  disciplinano
la  materia  della  organizzazione  amministrativa   della   regione,
comprensiva  della  incidenza  della  stessa  sulla  disciplina   del
relativo personale (Corte costituzionale sentenza  n.  233/2006)  non
attengono in alcun modo alla materia dell'«ordinamento civile». 
    Deve  invece  ritenersi  l'inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  proposta  dalla  parte  ricorrente  per
l'asserito contrasto tra la norma  regionale  sopra  indicata  e  gli
artt. 3 e 41 Cost. 
    Relativamente alla prima disposizione si avanza il  sospetto  che
ci si trovi di fronte al contrasto  con  il  principio  della  tutela
della «ragionevolezza» e del  «legittimo  affidamento»,  mentre,  con
riferimento alla seconda, si paventa il contrasto  con  la  «garanzia
costituzionale dell'autonomia contrattuale». 
    Tuttavia,  alla  indicazione  della  norma  censurata   e   delle
disposizioni  della  Costituzione  asseritamene   violate,   non   si
accompagna  (contrariamente  al  profilo  attinente  alla  violazione
dell'art. 97 Cost.) l'illustrazione dei motivi  di  contrasto  con  i
parametri costituzionali. 
    Tale   l'orientamento   della    giurisprudenza    della    Corte
costituzionale (187/2004, 373/2001, 485/1987) ma deve ritenersi  che,
al  pari  del  giudizio  sulla  non  manifesta   infondatezza   della
questione, tale valutazione possa essere compiuta anche  dal  giudice
davanti  al  quale  venga  proposta  l'istanza  con  la  quale  viene
sollevata la questione di legittimita' costituzionale.