IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza che precede, letti gli atti, esaminati i documenti di causa, viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, nella causa iscritta al n. 2794 R.G.A.C. avente ad oggetto: decadenza dall'incarico di direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Catanzaro in base al disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 4, legge regionale 3 giugno 2005, n. 12 (c.d. spoil system regionale), vertente tra Aldo Corea, rappresentato e difeso dagli avv. Sandro Nistico' ed Ulisse Corea, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Catanzaro, via Mario Greco 174, in virtu' di procura a margine del ricorso introduttivo, ricorrente; Contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu' di procura generale alle liti per notaio Rocco Guglielmo in Catanzaro del 16 maggio 2005 n. 122.525 rep. n. 18.735 racc. e giusta decreto dirigenziale, dall'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto in Catanzaro, viale De Filippis n. 280, presso gli uffici dell'Avvocatura medesima, resistente. F a t t o Con ricorso depositato in data 31 maggio 2007 il ricorrente esponeva di essere stato nominato, giusta delibera di Giunta del 26 gennaio 2005, n. 70, direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Catanzaro. Il relativo contratto era stato sottoscritto il 7 febbraio 2005 ed, in considerazione della sua durata triennale, il Corea aveva richiesto ed ottenuto il collocamento in pensione quale dirigente amministrativo dell'Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio». L'art. 1, comma 1, legge regionale 3 giugno 2005, n. 12 aveva previsto che le nomine degli organi di vertice della regione, degli enti regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere «conferite nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale, decadono dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto». L'art. 1, comma 4, aveva altresi' previsto l'estensione ditale disposizione «in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della regione, da parte delle autorita' indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale». In applicazione di tali norme, la regione, con lettera del 20 giugno 2005, aveva comunicato al ricorrente che la nomina ed i conseguenti rapporti patrimoniali erano decaduti. Con delibera di Giunta del 27 giugno 2005 si era deliberato di prendere atto della decadenza del ricorrente dall'incarico di direttore generale dell'Azienda sanitaria proprio in virtu' dell'art. 1, commi 1 e 4 legge regionale n. 12/2005. Affermava che, alla luce di alcune decisioni della Corte costituzionale che si erano succedute in relazione al c.d. spoil system, le norme in base alle quali era stata pronunciata la decadenza dall'incarico dovevano ritenersi viziate da illegittimita' costituzionale sia relativamente alla loro applicazione retroattiva (sentenza n. 103/2007) che per la loro estensione ai direttori generali delle aziende sanitarie locali (sentenza n. 104/2007). Nonostante l'asserita intervenuta decadenza, l'amministrazione regionale aveva, con nota del 27 ottobre 2005, effettuato la contestazione al Corea di risultati gestionali invitandolo a dedurre nel termine di dieci giorni. Le giustificazioni erano state fornite con missiva del 7 novembre 2005 ma, con delibera n. 124/2006, la resistente, ritenute le stesse inidonee, aveva dichiarato nuovamente la decadenza del ricorrente dall'incarico di direttore generale e tanto «in applicazione dell'art. 1, comma 14, legge regionale 3 giugno 2005, n. 12». Illustrava le ragioni che giustificavano, nel caso di specie, la sussistenza della giurisdizione ordinaria. Eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4 della legge regionale n. 12/2005, principalmente, per violazione dell'art. 97 Cost. artt. 3, 41, 51, 97, 98, 117, secondo comma, lettera l) Costituzione. Sul punto richiamava, come detto, precedenti decisioni della Corte costituzionale rese in identica materia ed, in particolare, la sentenza n. 104/2007 emessa su analoga questione di legittimita' sollevata relativamente a legge della Regione Lazio. Illustrava, inoltre, le ragioni che, a suo dire, giustificavano la pronuncia di illegittimita' anche della seconda decadenza dichiarata dalla regione. Si costituiva la regione con memoria depositata il 6 maggio 2008 e proponeva, preliminarmente, eccezione di difetto di giurisdizione. Contestava nel merito ogni domanda avversaria della quale chiedeva il rigetto. D i r i t t o Premessa: la giurisdizione. Sul punto, pur riscontrandosi un contrasto giurisprudenziale, deve essere condiviso l'orientamento secondo il quale la decadenza comporta comunque un fatto estintivo dei diritti nascenti da un contratto di natura privatistica stipulato tra l'amministrazione ed il dirigente e dei diritti che traggono origine dallo stesso contratto del quale si lamenta l'anticipata risoluzione. Non vi e' ragione, nella fattispecie, di derogare alla regola generale che vuole, nella materia in esame, ordinariamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, solo nei casi residuali ed eccezionali, la giurisdizione del giudice amministrativo. In tal senso T.a.r. Lazio - Latina, ordinanza 24 settembre 2005, n. 613: «Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia relativa ad un provvedimento di nomina e/o di decadenza dall'incarico di direttore generale di una Azienda Sanitaria Locale, nel caso in cui il ricorso sia incentrato sulla questione dell'applicabilita' degli artt. 55 della legge regionale Lazio 11 novembre 2004, n. 1 e 71 della legge regionale Lazio 17 febbraio 2005, n. 9, che prevedono la automatica decadenza dei vertici degli organi dipendenti della regione (c. d. spoils system); in tal caso, infatti non si controverte sulla legittimita' o meno dell'esercizio di una potesta' pubblica, ma sulla verificazione o meno di un fatto estintivo dei diritti nascenti da un contratto di prestazione d'opera, con la conseguenza che la causa non e' riconducibile alla giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo, ma a quella dell'autorita' giurisdizionale ordinaria, coinvolgendo il diritto alla prosecuzione del rapporto che si fonda su un contratto ancora in essere al momento della comunicazione di decadenza». Piu' in generale sulla natura giuridica del rapporto di lavoro del direttore generale A.s.l. si veda Cass., s.u., 11 febbraio 2003, n. 2065, secondo cui «in base all'art. 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e succ. modifiche, il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie e' regolato da un contratto di diritto privato, qualificabile come rapporto di lavoro autonomo, con la conseguenza che, per regola generale, le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, fatta eccezione soltanto per quelle che riguardano 1'impugnazione della delibera regionale di conferma o mancata conferma nell'incarico, atteso che tale provvedimento, condividendo la natura dell'atto di nomina, implica una valutazione discrezionale sull'idoneita' del direttore generale a svolgere l'incarico affidatogli, indipendentemente dall'avere egli contravvenuto ai propri doveri, e riguardo ad esso l'interessato e' titolare solo di una posizione di interesse legittimo, tutelabile a vanti al giudice amministrativo. Ove pero' l'interessato, senza impugnare la predetta delibera regionale, si riferisca al provvedimento di mancata conferma nell'incarico quale fonte di una pretesa civilistica di risarcimento del danno, deducendo la violazione, da parte della regione, delle regole di correttezza comportamentale nell'adozione della misura operativa e gestoria, posta in essere con le capacita' ed i poteri del privato datore di lavoro, la relativa controversia rientra nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria». Nello stesso senso si vedano Cass. 21 agosto 2004, n. 16519 e Cass., s.u., 3 novembre 2005, n. 21286. Cass., s.u., 28 luglio 2004, n. 14177, ha cosi' deciso: «Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'impugnazione proposta, da parte del direttore generale di una azienda sanitaria locale, nei confronti della risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi ovvero per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialita', di cui all'art. 3, comma sesto, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto essa e' equiparabile alla risoluzione per inadempimento nei confronti e coinvolge situazioni di diritto soggettivo tutelabili dinanzi al giudice ordinario». Implicitamente conforme Cass. 5 luglio 2007, n. 15152. In ogni caso, nella materia qui esaminata sono intervenute le sezioni unite della Corte di cassazione stabilendo «L'impugnazione del provvedimento col quale, in ottemperanza ad una disposizione di legge reg. contenente la previsione di decadenza automatica della carica (cosiddetto spoil system), la Giunta regionale abbia dichiarato la decadenza dell'amministratore straordinario di un ente dipendente dalla regione - poiche' 1'amministrazione non esercita un potere discrezionale in presenza della previsione di una decadenza ex lege - e' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi e non sussistendo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (Cass., s.u., 18 dicembre 2007, n. 26630). Ne deriva che va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. L'art. 1, comma 1, legge regionale Calabria 3 giugno 2005, n. 12. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 legge regionale della Calabria n. 12/2005 non e' manifestamente infondata. La disposizione cosi' recita: «Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle societa' controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della regione ed a qualsiasi livello, nonche' dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorita' o previa selezione, o comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale, nonche' dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto». Si dubita della legittimita' della norma ora riportata nella parte in cui si riferisce ai direttori generali delle aziende sanitarie e sul punto le ragioni che comportano il giudizio di non manifesta infondatezza derivano, principalmente, dalle argomentazioni svolte dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 104/2007. Con tale decisione la Corte ha affermato l'incostituzionalita' del combinato disposto dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), legge regionale del Lazio n. 9/2005 nella parte in cui prevede che i direttori generali delle A.s.l. decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salva conferma con le stesse modalita' previste per la nomina; che tale decadenza opera dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle A.s.l. viene adeguata di diritto al termine di decadenza dell'incarico. Le medesime argomentazioni che hanno portato la Corte a ritenere l'illegittimita' costituzionale della normativa della Regione Lazio inducono a ritenere non manifestamente infondati i dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge regionale Calabria n. 12/2005 nella parte in cui prevede, al verificarsi del mutamento degli organi politici di vertice della regione, la decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie. La Corte, nella citata sentenza, ha sottolineato che la decadenza automatica «non soddisfa 1'esigenza di preservare un rapporto diretto fra organo politico e direttore generale» e quindi l'esigenza di una «coesione tra l'organo politico regionale ... e gli organi di vertice dell'apparato burocratico ...» per come evidenziata dalla precedente sentenza della stessa Corte costituzionale n. 233/2006 avente ad oggetto la norma della legge regionale della Calabria qui esaminata. Inoltre viene evidenziato come la decadenza automatica, non diversamente da quanto previsto dall'art. 1, legge regionale Calabria n. 12/2005, si determina a seguito del verificarsi di un evento indipendente dal rapporto tra organo politico e direttori generali delle A.s.l. che cessano «per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso, e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute o di funzionamento dei servizi o - ancora - per una delle altre causa che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del rapporto». Tale ricostruzione ha portato la Corte a ritenere il meccanismo del c.d. spoil system applicato ai direttori generali delle A.s.l. illegittimo per violazione dell'art. 97 Cost. sotto il profilo dell'imparzialita' del buon andamento che costituiscono i valori essenziali ai quali deve informarsi l'organizzazione dei pubblici uffici (Corte cost. n. 453/1990). Richiamando propri precedenti decisioni la Corte ha evidenziato il riflesso immediato che il principio di imparzialita' ha rispetto ad altre norme della Costituzione: l'art. 51 contenente la previsione che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge e l'art. 98 in base al quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Tali principi mirano a garantire l'amministrazione pubblica ed i suoi dipendenti da influenze politiche o di parte (Corte cost. n. 333/1993). Ulteriori precisazioni contenute nelle decisioni del 1993 e del 1990, riportate nella sentenza n. 104/2007, riguardano gli artt. 97 e 98 nella parte in cui salvaguardano la distinzione tra politica ed amministrazione (quale corollario della imparzialita') che opera, pur nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, ad agire senza distinzioni di parti politiche ed al fine di perseguire finalita' pubbliche. Tale scopo e' perseguito, in maniera adeguata, mediante il meccanismo della selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci, ovvero del concorso pubblico senza ingerenze di carattere politico. La Corte ha messo in rilievo come unica eccezione a tale regola e' costituita dall'ipotesi, ritenuta immune da censure di costituzionalita', degli incarichi conferiti ai diretti collaboratori dell'organo politico ovvero a soggetti individuati intuitu personae con modalita' volte a rafforzare la coesione tra organo politico regionale e gli organi di vertice dell'apparato burocratico per permettere il buon andamento dell'attivita' di direzione dell'ente (Corte cost. n. 233/2006). Infine, la Corte ha evidenziato come il principio della efficienza dell'amministrazione trova manifestazione in regole volte a garantire la razionale organizzazione degli uffici ed il loro corretto funzionamento, la regolarita' dell'azione amministrativa anche a seguito del mutamento degli assetti politici. In tale ottica e' stato previsto come i dirigenti debbano essere sottoposti a periodiche verifiche circa il rispetto dei principi di imparzialita', funzionalita', flessibilita', trasparenza e valutazione delle prestazioni in base ai risultati conseguiti ed agli obiettivi prefissati. E' stato quindi concluso che «l'imparzialita', il buona andamento dell'amministrazione esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie; in particolare che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dell'incarico del direttore generale di A.s.l. rispetti il principio del giusto procedimento . La dipendenza funzionale del dirigente non puo' diventar dipendenza politica. Il dirigente e' sottoposto alle direttive del vertice politico e al suo giudizio, ed in seguito a questo puo' essere allontanato. Ma non puo' essere messo in condizioni di precarieta' che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento». Anche tali principi sono, secondo la valutazione compiuta dalla Corte, espressione del principio di efficienza dell'azione amministrativa. Ebbene, se tale e' stata la posizione della Corte costituzionale in merito alla legge regionale del Lazio che prevedeva la decadenza automatica dei direttori generali A.s.l., la norma della Regione Calabria che ha previsto, in concreto, l'identico effetto in conseguenza del cambiamento dell'organo politico che ha proceduto alla loro nomina, potrebbe plausibilmente essere ritenuta affetta dallo stesso vizio, ossia la violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione. Tale orientamento non e' in alcun modo smentito dalla sentenza n. 233/2006 della stessa Corte costituzionale che, occupandosi della norma in esame, non ha preso in considerazione l'aspetto specifico dell'applicabilita' della disposizione alla figura particolare dei direttori generali A.s.l. La sentenza, con la quale e' stato comunque ritenuto costituzionalmente legittimo il c.d. spoil system relativamente alle posizioni dirigenziali apicali, ovvero dei diretti collaboratori dell'organo politico, non ha affrontato nello specifico la problematica della posizione dei dirigenti quali il ricorrente. Pertanto alcun elemento ostativo alla sollevata questione di legittimita' costituzionale discende dalla decisione ora menzionata. Nello stesso senso della sentenza n. 104/2007 si e' espressa la Corte con la sentenza n. 103/2007 con la quale e' stata dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 3, comma 7, legge 15 luglio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede la cessazione degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge. In identica direzione Corte cost. n. 161/2008 con la quale e' stato ribadito per lo spoil system relativo agli incarichi dirigenziali non apicali conferiti a dipendenti di altre amministrazioni. In entrambe le decisioni da ultimo citate e' stato sottolineato che l'incarico dirigenziale deve essere «connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia assicurato in modo tale da assicurare la tendenziale continuita' dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione» (sent. n. 103/2007 citata in sent. n. 161/2008) e che la previsione della immediata cessazione viola «in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialita' e, in particolare, ''il principio di continuita' dell'azione amministrativa che e' strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa'' (sentenza n. 103/2007)» (sent. 161/2008). In punto di rilevanza della questione si osserva che, con tutta evidenza, qualora la disposizione regionale sulla base della quale si e' determinata la denunciata decadenza del ricorrente dall'incarico di direttore generale A.s.l. venisse dichiarata incostituzionale, l'incarico dovrebbe ritenersi mai cessato, quanto meno fino alla successiva ulteriore decadenza (delibera di Giunta n. 124/2006) sulla quale si pronuncera' il giudice del merito. Conseguentemente sorgerebbe il diritto del Corea al pagamento, a titolo di risarcimento del danno (cap. V del ricorso introduttivo), degli emolumenti non percepiti tra la data della prima decadenza e (almeno) quella della seconda. L'art. 1, comma 4, legge regionale Calabria 12/2005. La norma prevede che le disposizioni di cui ai commi precedenti (compreso, quindi, il comma 1 e la decadenza automatica ivi descritta) si «applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della regione, da parte delle autorita' indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale». Il ricorrente propone un'autonoma questione di legittimita' costituzionale invocando il precedente pronunciamento della Corte costituzionale contenuto nella decisione n. 103/2007 nella parte in cui si afferma che l'interruzione automatica del rapporto in mancanza di idonee garanzie procedimentali determina la violazione degli artt. 97 e 98 Cost. con particolare riguardo ai principi di «continuita' dell'azione amministrativa che e' strettamente connesso a quello di buon andamento dell'azione stessa». Alla luce di quanto sin qui esposto e dei motivi sopra riportati e' evidente la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 1 legge regionale Calabria n. 12/2005 nella parte in cui prevede l'applicabilita' retroattiva dello spoil system anche alle nomine conferite nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005. L'azzeramento degli incarichi di direttore generale A.s.l. rese operative in tale periodo non si sottrae alle medesime cesure di violazione del principio di cui all'art. 97 Cost. che affliggono la normativa contenuta nel comma 1 della legge n. 12/2005. Alcuna esigenza di buon andamento ed imparzialita' dell'operato della pubblica amministrazione viene assicurata attraverso l'estensione delle regole sulla decadenza dell'incarico di direttore generale di A.s.l. alle nomine effettate nel periodo indicato nel comma 4 dell'art. 1. Ed infatti deve ritenersi che i principi affermati dalle sentenze n. 103, n. 104/2007 e n. 161/2008 trovano piena applicazione anche alle decadenze degli incarichi conferiti nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 poiche' anche con riferimento agli stessi vengono violati i principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. per come interpretati nelle predette sentenze. A cio' si aggiunga che la stessa operativita' retroattiva della decadenza automatica dei direttori generali A.s.l. non soddisfa alcuna delle esigenze di imparzialita' e buon andamento garantite dall'art. 97 Cost. in quanto non trova giustificazione in alcuna necessita' di razionalizzazione del sistema complessivo relativo all'attribuzione ed alla conferma degli incarichi dirigenziali in ambito sanitario. Anche tale norma si pone, quindi, in contrasto con l'art. 97 Cost. Per quanto attiene alla rilevanza della questione si osserva che essa deriva dal fatto che la decadenza del Corea dall'incarico per il quale e' causa e' stata pronunciata con delibera del 27 giugno 2005, proprio in virtu' dell'applicazione retroattiva dell'art. 1, comma 1, legge n. 12/2005 per come prevista dalla norma qui censurata. Le questioni infondate ed inammissibili. Manifestamente infondata deve essere ritenuta la questione di legittimita' costituzionale sollevata per l'asserita violazione dell'art. 1, comma 1 legge regionale n. 12/2005 in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. Sostiene il ricorrente che la normativa, prevedendo la risoluzione di diritto di contratti validi ed efficaci, inciderebbe sulla materia «ordinamento civile» riservata in via esclusiva alla legislazione statale. Invero, sul punto, la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di precisare, in termini inequivocabili, come le norme che disciplinano la materia della organizzazione amministrativa della regione, comprensiva della incidenza della stessa sulla disciplina del relativo personale (Corte costituzionale sentenza n. 233/2006) non attengono in alcun modo alla materia dell'«ordinamento civile». Deve invece ritenersi l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale proposta dalla parte ricorrente per l'asserito contrasto tra la norma regionale sopra indicata e gli artt. 3 e 41 Cost. Relativamente alla prima disposizione si avanza il sospetto che ci si trovi di fronte al contrasto con il principio della tutela della «ragionevolezza» e del «legittimo affidamento», mentre, con riferimento alla seconda, si paventa il contrasto con la «garanzia costituzionale dell'autonomia contrattuale». Tuttavia, alla indicazione della norma censurata e delle disposizioni della Costituzione asseritamene violate, non si accompagna (contrariamente al profilo attinente alla violazione dell'art. 97 Cost.) l'illustrazione dei motivi di contrasto con i parametri costituzionali. Tale l'orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale (187/2004, 373/2001, 485/1987) ma deve ritenersi che, al pari del giudizio sulla non manifesta infondatezza della questione, tale valutazione possa essere compiuta anche dal giudice davanti al quale venga proposta l'istanza con la quale viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale.